ASSOCIAZIONE TICINO TIBET
STATUTI
Denominazione, Sede e Scopi
Art. 1
Sotto la denominazione "Associazione Ticino-Tibet", di seguito citata come ATT, si costituisce un'associazione a durata illimitata con sede nella Svizzera Italiana ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
Art. 2
Gli scopi dell'ATT sono:
Art. 3
Il regolamento viene stabilito dal comitato.
Art. 4
Qualora le circostanze lo richiedano l'ATT può fondare delle sezioni.
Art. 5
Si esclude la responsabilità personale dei membri di fronte a terzi per gli obblighi dell'Associazione.
Art. 6
L'ATT è apolitica e aconfessionale.
Associazione
Art. 7
Qualsiasi persona fisica o giuridica può divenire membro dell'ATT.
L'accettazione avviene attraverso il comitato.
I membri si impegnano a sostenere gli interessi dell'ATT.
Quei membri che anche dopo un secondo richiamo scritto non inviino la quota associativa entro 30 giorni decadono automaticamente dall'Associazione.
Art. 8
L'ATT si compone di:
Art. 9
I membri godono di diritto di parola e di voto.
Art. 10
Quei membri che si sono prodigati in modo particolare a favore dell'Associazione e dei suoi scopi possono essere nominati membri onorari dal comitato.
Art. 11
Ogni membro riceve gli statuti
Organizzazione
Art. 12
Gli organi dell'ATT sono:
a) l'assemblea generale (ordinaria o straordinaria)
b) il comitato direttivo
c) i revisori dei conti
L'Assemblea generale
Art. 13
L'Assemblea ordinaria ha luogo una volta all'anno nel primo trimestre.
Viene convocata per iscritto dal comitato con almeno 14 giorni di preavviso.
Art. 14
L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'ATT, essa nomina il comitato ed i revisori ed ha il controllo sul loro operato.
Art. 15
Sono di competenza dell'Assemblea:
1. l'approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale
2. l'approvazione della relazione annuale del presidente
3. l'approvazione del bilancio annuale
4. l'approvazione del resoconto dei revisori
5. l'elezione del comitato e dei revisori
6. la discussione delle mozioni dei membri e del comitato
7. pronuncia lo scioglimento dell'Associazione e decide la destinazione del patrimonio
Art. 16
L'Assemblea straordinaria può essere convocata in qualunque momento dal comitato
oppure da almeno un quinto dei membri.
Il comitato ha l'obbligo di dar seguito a tale richiesta entro due mesi.
Art. 17
Ogni Assemblea convocata a norma di statuto ha la capacità di deliberare
indipendentemente dal numero dei membri presenti.
Le delibere vengono prese per votazione pubblica.
In caso di parità decide il voto del presidente.
Art. 18
Le proposte non elencate nell'ordine del giorno potranno essere discusse e votate solo se appoggiate da due terzi dei membri presenti.
Art. 19
L'Associazione è finanziata:
1. dalle quote sociali;
2. dal ricavato di manifestazioni, vendite ed altre attività;
3. da contributi volontari;
4. da donazioni e offerte.
Il Comitato
Art. 20
Il comitato è composto da tre a cinque membri rieleggibili; viene eletto per tre anni e si autocostituisce; può usufruire di consulenti.
Art. 21
Le decisioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei membri.
Art. 22
E' legalmente vincolante la firma collettiva a due del presidente, del segretario e del cassiere.
Art. 23
Il comitato rappresenta pubblicamente l'ATT.
Il comitato prende tutte le iniziative utili alla realizzazione degli scopi dell'Associazione ed esercita tutte le competenze che non sono espressamente attribuite ad altri organi.
Si occupa di tutte le trattande che non siano riservate all'assemblea generale.
Ha il compito di elaborare le trattande e deve eseguire le decisioni dell'assemblea generale.
Art. 24
Il bilancio annuale deve essere chiuso al 31 dicembre e viene sottoposto all'assemblea generale.
I Revisori
Art. 25
I revisori vengono eletti dall'assemblea generale per tre anni e sono rieleggibili.
Disposizioni finali
Art. 26
Entrando a far parte dell'ATT ogni membro riconosce come vincolante il presente statuto.
Art. 27
L'informazione avviene per circolare all'ultimo indirizzo conosciuto del membro.
Art. 28
Il presente statuto può essere in parte o totalmente modificato in occasione
dell'assemblea generale o straordinaria con una maggioranza di due terzi dei presenti.
Le richieste di modifica devono essere presentate per iscritto almeno un mese prima dell'assemblea generale.
Art. 29
Lo scioglimento dell'ATT può avvenire solo per decisione di un'assemblea ordinaria
o straordinaria con l'approvazione di almeno i due terzi dei membri presenti.
La mozione e la sua approvazione da parte del comitato vanno comunicate assieme alla convocazione all'assemblea generale o straordinaria.
Art. 30
Un eventuale capitale dell'ATT deve essere utilizzato esclusivamente per gli scopi
dell'ATT.
In caso di scioglimento deve essere presa una decisione sulla sua utilizzazione.
I presenti statuti costituiti da 30 articoli sono stati accettati all'assemblea costitutiva dell' Associazione Ticino-Tibet (ATT) del 18 febbraio 2002 a Bellinzona ed entrano subito in
vigore.
Bellinzona, 18 febbraio 2002